Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è abrogata;

          b) all'articolo 16, comma 1, il secondo periodo è soppresso.